La nuova legge italiana di bilancio 2023 ha introdotto una serie di nuovi obblighi fiscali retroattivi per i soggetti residenti in Italia che detengono criptovalute. La norma prevede che le criptovalute non siano più assimilate alle valute estere, con relativo obbligo di iscrizione nel quadro RW, introducendo tra i redditi diversi di una nuova fattispecie impositiva che ricomprende le plusvalenze e gli altri proventi da vendita di criptovalute, se di importo superiore ad Euro 2.000 per ogni periodo d’imposta, realizzati tramite il rimborso, la cessione a titolo oneroso, la permuta o la detenzione di cripto-attività̀. Non è invece tassata la permuta tra criptovalute aventi le medesime funzioni. Quindi, nonostante la poca chiarezza della previsione normativa si potrebbe ritenere che, se una persona abbia venduto BTC contro ETH, realizzando una plusvalenza, questa tassazione sarà differita, mentre se un soggetto abbia venduto BTC
contro una stablecoin, ritenuto che la stablecoin non ha la medesima funzione del bitcoin, la transazione sarà soggetta a tassazione.
Le plusvalenze sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva pari al 26%.
È stato inoltre introdotta la possibilità da parte dei detentori di cripto-attività di rivalutare il valore delle loro criptovalute al 1° gennaio 2023 al valore odierno pagando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14% invece del 26%. Chi detiene criptovalute ha pertanto interesse ad usufruire di questa possibilità, praticamente incrementando il prezzo di carico fiscale e risparmiando in questo modo il 12% di tassazione. Questa imposta potrà essere corrisposta in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2023 o in tre rate annuali di pari importo, corrispondendo interessi sulle rate successive alla prima nella misura del 3% annuo.
Nell’eventualità in cui il contribuente non abbia dichiarato le proprie cripto-attività nella compilazione del quadro RW, sarà comunque tenuto al pagamento in misura ridotta dello 0,5% (per ogni anno) sul valore delle cripto-attività non dichiarate se non abbia realizzato redditi in tale periodo d’imposta.
Nel caso invece in cui il contribuente abbia realizzato redditi nel periodo d’imposta dovrà presentare l’istanza all’Agenzia delle Entrate e versare un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché un’ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni ed interessi.
Relativamente al pagamento delle imposte concernenti le plusvalenze, la norma ha introdotto la facoltà, per i possessori di cripto-attività in deposito presso intermediari finanziari residenti, di optare, in alternativa all’ordinario regime dichiarativo, per il regime del c.d. “risparmio amministrato” o per il regime del c.d. “risparmio gestito”.
Da evidenziare infine che il Legislatore ha, inoltre, inteso estendere l’ambito applicativo dell’imposta di bollo, nella misura del 2 per mille annuo sul valore delle attività, anche ai rapporti intrattenuti con intermediari finanziari residenti – aventi ad oggetto le cripto-attività e che comportano eventuali obblighi di comunicazione periodica alla clientela, anche nelle ipotesi in cui non venga inviata o redatta alcuna comunicazione.
Alberto Borri – Lars Schlichting