La tassazione dei token trasferiti ai fondatori dalla società emittente.

Il tema delle imposte dirette e indirette che impattano sulle società (persone giuridiche) che emettono token assume grande interesse e complessità, sia in termini di qualificazione che di valore di attribuzione in assenza di mercato.

Per quanto riguarda la qualifica, è noto che nella fase di progettazione e sviluppo dell'attività o del prodotto, le start-up di solito non hanno accesso a grandi quantità di capitali e, per lo più, non generano alcun reddito. Il fondatore dell'azienda, per non appesantire i bilanci aziendali, non viene assunto dall'azienda, o viene assunto con un salario minimo, per tutto il tempo in cui l'azienda è in fase di progettazione. Per questa prestazione lavorativa, il fondatore chiede normalmente di essere pagato attraverso il trasferimento di gettoni futuri emessi dall'azienda stessa. Quando adotta questo metodo di pagamento, tuttavia, il valore del token è pari a zero. Una volta emesso il token, tipicamente dopo mesi o anni di lavoro, si pone la questione della sua remunerazione e della sua qualificazione dal punto di vista fiscale. Infatti, la prima domanda da porsi è se si tratta di un salario o di una distribuzione mascherata di utili.

Ai sensi dell'articolo 58 cpv. 1 lett. b della Legge sull'imposta federale diretta (LIFD) può essere considerata una distribuzione dissimulata di utili se, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 140 II 88, consid. 4.1.), sono soddisfatte tre condizioni:

  • L'adempimento da parte dell'azienda deve essere concesso senza una corrispondente controprestazione;
  • il beneficio riguarderebbe direttamente o indirettamente un azionista o una persona vicina, il che significa che tale privilegio non sarebbe concesso alle stesse condizioni a un terzo indipendente;
  • la sproporzione tra il beneficio e il relativo rendimento deve essere riconoscibile dagli organi della società, cioè il beneficio per l'azionista deve essere stato dato intenzionalmente.

Se la seconda e la terza condizione possono sollevare dubbi, tuttavia, oltre alla mancanza di sproporzione tra la prestazione e il relativo corrispettivo data dall'ultimo punto, è soprattutto la prima condizione a escludere una classificazione come distribuzione dissimulata di utili, poiché il fondatore, a tutti gli effetti, sta svolgendo servizi a beneficio della società, giustificati da usi aziendali e remunerati sotto forma di gettoni. Inoltre, se il servizio fosse stato svolto da un terzo indipendente, sarebbe stato comunque pagato per il lavoro svolto. Pertanto, possiamo ritenere che il pagamento dei gettoni ai fondatori sia da qualificare come stipendio e non come dividendo.

Più difficile è la questione di quale sia il valore fiscale dei token consegnati ai fondatori. Secondo il documento di lavoro dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) del 2018, il valore da prendere come riferimento è il valore del token al momento del ricevimento della prestazione o dell'acquisizione di un diritto legale fisso alla prestazione. Tuttavia, il documento di lavoro dell'AFC del 2021 (pag. 11) indica che "i gettoni emessi nel processo di fondazione dovrebbero essere valutati almeno in modo simile ai gettoni emessi a terzi indipendenti durante le fasi precedenti alla vendita. Se non è possibile determinare il valore di stima attuale, il token dovrebbe essere valutato al prezzo di acquisto iniziale, convertito in franchi svizzeri".

Purtroppo, questa pratica non considera almeno il rischio dei fondatori, che vengono pagati in token molto prima della fase di pre-vendita. A nostro avviso, è possibile dare ai fondatori anche meno del valore di pre-vendita, a condizione che sia trascorso un tempo sufficiente tra il momento della pre-vendita e l'inizio dell'attività del fondatore, in modo da generare il valore del token pre-vendita. Il token non può ovviamente essere venduto a un valore pari a zero.

Una volta versati ai fondatori, i token sono considerati ai fini fiscali dall'AFC come un semplice mezzo di pagamento o meglio come una valuta estera "tradizionale". Pertanto, in caso di remunerazione in criptovalute, sono tassati come reddito in valuta estera, valutato almeno in modo simile ai token emessi a terzi durante le fasi di prevendita, da convertire in CHF al tasso di cambio del giorno o al tasso di cambio medio. Per contro, non vi sono ulteriori conseguenze fiscali, come la ritenuta alla fonte e l'imposta di bollo.

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